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Costituzione in mora

In caso di mancato o parziale pagamento del servizio, EP Energia Italia, a partire dal decimo giorno solare successivo alla data di scadenza indicata in fattura, trasmetterà formale avviso di costituzione in mora, con diffida ad adempiere tramite posta elettronica certificata, indicando un termine per il saldo. La diffida ad adempiere conterrà inoltre le modalità con cui il cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento e le informazioni sui diritti del cliente in accordo con la vigente regolazione.

Decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato in diffida, in costanza di mora, EP Energia Italia presenterà all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura per morosità con effetto in accordo con i seguenti termini:

  • nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione a partire dal 25° giorno solare successivo dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora; tale richiesta comporterà inizialmente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; qualora lo stato di morosità perduri per ulteriori 15 giorni verrà effettuata la sospensione della fornitura;
  • nel caso di clienti finali connessi in media tensione, a partire dal 40° giorno solare dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, ai sensi dell’art. 3 del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica), il cliente avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:

  • Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
    1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    2. Il mancato rispetto del termine minimo di tre giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

L’indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.

https://www.youtube.com/watch?v=yv5JHsHQNL0